Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2005

Corte cost., sent. 21 aprile 2005, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2005
Data di deposito
21 aprile 2005
Data di decisione
7 aprile 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:159

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Calabria n. 28 del 5 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29346

In relazione alla questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per assoluta genericità del ricorso, giacché il ricorso, sebbene succintamente argomentato, è chiaro e determinato e non lascia dubbi sull’oggetto della contestazione.

Massima n. 29347

E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28. Premesso che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, che a tale regola può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, e che la regola stessa può ritenersi rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, la previsione, contenuta nella legge impugnata, di un concorso per l’accesso alla qualifica di funzionario D3 integralmente riservato ai soli dipendenti dell’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria che già svolgano le mansioni di ispettori fitosanitari o ne abbiano acquisito la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale espletati dalla stessa Regione e svolgano talune attività tecnico-ispettive ovvero siano componenti “essenziali ed indispensabili” di talune commissioni regionali, risulta evidentemente irragionevole, non essendo ravvisabile una specificità, in senso assoluto, della colture e della vegetazione calabrese nel panorama fitosanitario nazionale e comunitario, e comportando, comunque, il passaggio da un’area all’altra l’accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera, passaggio per il quale vige il principio del pubblico concorso e conseguentemente deve sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra tale principio e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative. - Sul concorso pubblico quale forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, v. le citate sentenze nn. 81/1983, 453/1990, 333/1993, 1/1999, 194/2002, 34/2004. - Sulla possibilità di limitare l’accesso al concorso a soggetti in possesso di determinati requisiti, v. le citate sentenze nn. 141/1999 e 194/2002. - Sulla applicabilità della regola del pubblico concorso anche per l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a posizioni più elevate, v. le citate sentenze nn. 320/1997, 218/2002, 373/2002 e 274/2003. - Sulla necessità di un punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l’interesse al consolidamento di pregresse esperienze lavorative, v. le citate sentenze nn. 34/2004 e 205/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori fitosanitari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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