Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2005

Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2005
Data di deposito
12 aprile 2005
Data di decisione
4 aprile 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 3, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 4, (per quanto riferito al comma 2), legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 5, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 6, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 1, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 4, (per quanto riferito al comma 1), legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29335

Va riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Massima n. 29336

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Infatti tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa sono esclusivamente incentrati sulla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 (ed a quella di cui al comma 4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per l'acquisto di un 'decoder' per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Massima n. 29337

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione. Ed invero le disposizioni impugnate – la cui finalità è quella di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che costituisce una condizione preliminare per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico - attingono sicuramente pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina. Ciò posto, avuto anche riguardo all'eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, l'assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, primo comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull'intero territorio nazionale. L'intervento appare d'altro canto “ragionevole e proporzionato”, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al fine perseguito, a prescindere dalla sua relativa modestia dal punto di vista finanziario atteso che l'incentivazione economica all'acquisto del 'decoder', da parte degli utenti, appare all'evidenza uno strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva. - In tema di emittenza televisiva, v. citata sentenza n. 466/2002. - In materia di pluralismo informativo, v. citate sentenze n. 312/2003 e n. 29/1996. - Relativamente alla competenza dello Stato in materia di concorrenza, v. citata sentenza n. 272/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non esaminate;

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della stessa legge, sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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