Corte costituzionale

Sentenza n. 150/2005

Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/2005
Data di deposito
12 aprile 2005
Data di decisione
4 aprile 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • art. 33, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • art. 1, legge della Regione Marche n. 5 del 3 marzo 2004
  • art. 3, legge della Regione Marche n. 5 del 3 marzo 2004
  • art. 7, legge della Regione Marche n. 5 del 3 marzo 2004
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 26 del 4 dicembre 2003
  • art. 2, legge della Regione Marche n. 5 del 3 marzo 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29329

E’ inammissibile la costituzione della Regione ricorrente, in quanto avvenuta oltre il termine prescritto dall'art. 23, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Peraltro la ricorrente, riconoscendo la tardività della propria costituzione, ha presentato una “nuova memoria di costituzione”, evocando l’art. 33 delle citate Norme integrative, secondo cui la costituzione delle “parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa”. Ma tale argomentazione è infondata, dal momento che il testo delle Norme integrative è stato semplicemente oggetto di una “integrale ripubblicazione” a fini meramente notiziali, dopo che la precedente deliberazione 10 giugno 2004 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, aveva apportato diverse modifiche alla precedente formulazione delle Norme integrative. Ma anche volendosi prescindere dal fatto che, comunque, l'art. 33, al momento della sua entrata in vigore, non trovava applicazione nei confronti di termini già scaduti, la mancata novazione della fonte meramente ripubblicata a fini notiziali rende evidente che l'efficacia di questa norma transitoria si è esaurita da quasi cinquanta anni.

Massima n. 29330

E’ inammissibile, a prescindere dalla loro tardività, l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione, ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline normative contenute nelle leggi impugnate. D'altra parte, questi soggetti dispongono di mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, dinanzi ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. Né a differenti conclusioni può portare la diversa finalità degli interventi, ed in particolare la circostanza che essi siano volti a contestare le censure di legittimità delle disposizioni impugnate. - Sull’intervento 'ad opponendum' nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, v. citate sentenze n. 196, n. 167 e n. 166/2004.

Massima n. 29331

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sono inammissibili le censure non sorrette da specifica determinazione governativa di impugnazione di cui all'art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - Sui requisiti del ricorso governativo in via principale, v. citate sentenze n. 134, n. 43/2004 e n. 94/2003.

Massima n. 29332

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26, nella parte in cui stabilirebbe «un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM», ponendosi così in contrasto con gli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE e con l'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. E’ infatti evidente l’erronea indicazione delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale della denunciata disciplina regionale per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ed invero le norme interposte che si assumono violate si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati, mentre le censurate disposizioni della legge regionale riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell’agricoltura e della zootecnia.

Massima n. 29333

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5, nella parte in cui stabilirebbe «un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM», ponendosi così in contrasto con gli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE e con l'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. E’ infatti evidente l’erronea indicazione delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale della denunciata disciplina regionale per violazione dell'art. 117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ed invero le norme interposte che si assumono violate si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi geneticamente modificati, mentre le censurate disposizioni della legge regionale riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell’agricoltura e della zootecnia.

Massima n. 29334

Nel giudizio di costituzionalità in via principale, la dichiarazione di inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale impedisce di valutare gli effetti eventualmente prodottisi, nelle more dei giudizi, sulle leggi regionali impugnate a seguito dell'entrata in vigore di 'ius superveniens'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati – OGM), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze