Corte costituzionale

Sentenza n. 146/2005

Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/2005
Data di deposito
12 aprile 2005
Data di decisione
4 aprile 2005
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:146

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-quater n. 120, deliberazione della Camera dei deputati del 16 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 29321

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Caserta, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 16 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un suo componente, vanno respinte le eccezione di inammissibilità fondate sulla mancata evocazione delle disposizioni costituzionali relative alle attribuzioni dell’autorità giudiziaria che risulterebbero violate e sulla insufficiente chiarezza del 'petitum'. Risulta, infatti, chiara ed univoca – al di là di ogni formale evocazione dei relativi parametri costituzionali – la dedotta menomazione delle attribuzioni funzionali come completo risulta il 'petitum', a nulla rilevando che le censure non abbiano investito nella sua totalità la deliberazione di insindacabilità, ma si siano concentrate su alcuni profili della medesima.

Massima n. 29322

Non spetta alla Camera dei Deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione staccata di Caserta, procedimento penale a carico di un suo componente concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, il procedimento penale a carico del deputato Nicolò Antonio Cuscunà, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 2000 (doc. IV-quater, n. 120).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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