Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2005
Corte cost., sent. 12 aprile 2005, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2005
- Data di deposito
- 12 aprile 2005
- Data di decisione
- 4 aprile 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge n. 4 del 9 gennaio 2004
- art. 10, legge n. 4 del 9 gennaio 2004
Parametri
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 26, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 27, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 117, comma 6, Costituzione
Massime
Massima n. 29318
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge. La disposizione censurata, infatti, nel presupporre necessariamente – data la sua formulazione letterale – la diretta applicabilità alla Provincia della legge stessa, lede la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in tema di assistenza sociale, dell’ordinamento degli uffici provinciali e dell’istruzione e formazione professionale, non superabile in via interpretativa.
Massima n. 29319
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall’ambito territoriale dell’emanando regolamento. La modificazione del Titolo V della Costituzione, avvenuta in virtù della legge n. 3 del 2001, ha, infatti, attribuito alle Province forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, salvo l’obbligo di adeguamento imposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 ed ai principi e norme costituenti limiti indicati negli artt. 4 e 5 dello statuto stesso, con la conseguenza che la potestà regolamentare dello Stato non può essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della provincia autonoma di Trento. Né la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata può assumere rilevanza alcuna, atteso che essa non solo può non esserci in concreto, ma non può valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi mancante.
Massima n. 29320
La decisione di incostituzionalità pronunciata in relazione agli artt. 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 spiega i suoi effetti anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, data l’unicità e identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della medesima legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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