Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2005
Corte cost., sent. 6 aprile 2005, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2005
- Data di deposito
- 6 aprile 2005
- Data di decisione
- 24 marzo 2005
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:135
Norme oggetto del giudizio
- prot. 2687/2002/SIAR, nota del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 11 giugno 2002
- PROT. 406/2002/SIAR/DEG, decreto del direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 8 maggio 2002
Parametri
- art. 117, Costituzione
- statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 29306
Spetta allo Stato e, per esso al Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l’inquinamento e i rischi industriali, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano una ispezione presso lo stabilimento MEMC Elettronic Materials s.r.l. e istituire la commissione incaricata di svolgere la suddetta ispezione, al fine di accertare l’adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti. La Corte ha già avuto modo di rilevare che la disciplina industriale a rischio di incidenti rilevanti sia riconducibile alla tutela dell’ambiente, di cui alla lettera s) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, la quale, pur configurandosi come una competenza statale connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, tuttavia riconosce in capo allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, come pure possono risultare legittimi interventi posti in essere dalla regione, finalizzati alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Nell’ambito, quindi, del potere di effettiva tutela dell’ambiente riservato allo Stato rientrano anche le potestà amministrative necessarie a garantire l’adeguatezza degli standard di precauzione, con la conseguenza che va riconosciuta la permanenza di un potere ispettivo generale in capo al Ministro dell’ambiente, costituendo l’art. 25, comma 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, che lo prevede, norma fondamentale cui la provincia di Bolzano è tenuta ad adeguarsi. Tale potere, tuttavia, competeva al Ministro anche in relazione alla circostanza che nella Provincia di Bolzano opera tuttora la disciplina transitoria prevista dall’art. 25, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 334 del 1999 in tema di verifiche ispettive e, in questa fase transitoria deve escludersi che sussista a carico del Ministro dell’ambiente l’onere di preavvertire la Provincia autonoma circa l’effettuazione di una verifica ispettiva presso un impianto a rischio di incidente rilevante. - V. sentenza richiamata n. 407/2002. - V., in relazione alla configurabilità di alcune delle competenze indicate dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione come competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie, sentenze nn. 507 e 54/2000, 382/1999 e 273/1998 con riferimento alla situazione preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano una ispezione presso lo stabilimento MEMC Electronic Materials s.r.l. e istituire la commissione incaricata di svolgere la suddetta ispezione, al fine di accertare l'adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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