Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2005
Corte cost., sent. 25 marzo 2005, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:121
Norme oggetto del giudizio
- decreto direttore gen. dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive del 31 luglio 2002
Parametri
- art. 9, comma 1, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 3, comma 1, numero 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 117, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 29287
Va respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per conflitto di attribuzione per aver avuto la ricorrente Provincia di Bolzano piena conoscenza dell'atto invasivo delle proprie competenze in data antecedente al decreto impugnato, emanato dal Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, in quanto, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, e nella specie la Provincia ha tempestivamente proposto il ricorso entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale. Il criterio dell'avvenuta conoscenza dell'atto viene infatti in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, dovendo essere individuato il termine iniziale, ove sia prescritta la pubblicazione dell'atto, avendo riferimento alla data della medesima: nella fattispecie, l'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 162 del 1999 prescrive che il provvedimento con cui il Ministero rilascia l'autorizzazione alla certificazione CE deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e pur non essendo analoga prescrizione espressamente ripetuta nel comma 7, relativo alla revoca dell'autorizzazione, evidenti esigenze di pubblicità che sottostanno ad entrambi i provvedimenti non lasciano dubbi che anche il secondo debba essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come avvenuto nel caso in esame. - In tema di individuazione del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione: sul criterio dell’avvenuta conoscenza dell’atto, cfr. sentenza n. 132/1976; per i casi in cui sia prescritta la pubblicazione dell’atto, si veda ordinanza n. 195/2004.
Massima n. 29288
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, emanato il 31 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2002, con il quale è stata revocata l'autorizzazione alla certificazione CE sugli impianti di ascensori rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano. La materia dell’omologazione degli impianti di ascensori e delle verifiche successive alla messa in esercizio, per lunga e risalente tradizione, è stata disciplinata nell'ambito di testi normativi concernenti la sanità, attribuendosi le relative competenze ad organi diversi a seconda che si trattasse di omologazione ovvero di manutenzione e di verifiche degli impianti: nella legislazione statale, l'art. 6, lettera n, della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, riservava allo Stato le competenze in tema di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione, attribuendo alle Unità sanitarie locali le attività di collaudo e le verifiche di sicurezza dopo la messa in esercizio degli impianti; in ambito comunitario, la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori opera una netta distinzione tra la disciplina in tema di omologazione degli ascensori - certificazione di conformità CE -, che deve essere effettuata prima della loro commercializzazione da organismi autorizzati dagli Stati membri, qualificati come organismi notificati, prevedendosi la revoca dell'autorizzazione qualora l'organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII, e la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone dopo che gli ascensori sono messi in servizio e utilizzati. In conformità con tale direttiva, il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, disciplina procedure relative alla valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori e alla marcatura CE, necessarie alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti, prevedendo in particolare che tali procedure devono essere espletate da organismi all'uopo autorizzati, la cui designazione va notificata alla Commissione dell'Unione europea, e che l'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato VII (artt. 6-9), e disciplina, altresì, le verifiche periodiche, quelle straordinarie e la manutenzione, attività che presuppongono la già avvenuta messa in esercizio degli ascensori, e pertanto estranee ai contenuti della direttiva 95/16/CE. Nel decreto impugnato non si esclude che alla Provincia spetti una competenza in materia di manutenzione e di verifiche di sicurezza, ma si contesta all'organismo notificato di avere esercitato attività di verifica in violazione di quanto stabilito nell'allegato VII della direttiva, recepita dal d.P.R. n. 162 del 1999, ragione per cui viene revocata l'autorizzazione alla certificazione CE in precedenza rilasciata dal Ministero; poiché la Provincia lamenta che il Ministero abbia revocato l'autorizzazione alla certificazione CE in base all'erroneo presupposto che le incompatibilità di cui all'allegato VII si riferirebbero anche alle attività di verifica periodiche e straordinarie e che in riferimento all'attività di verifica straordinaria compiuta dall'organismo notificato non troverebbe applicazione la normativa provinciale concernente la manutenzione e le verifiche di sicurezza degli impianti di ascensore, non è dato ravvisare nella controversia la materia di un conflitto di attribuzione ex art. 39 della legge n. 87 del 1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia sotto l'aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia a seguito dell'esercizio illegittimo del potere dello Stato, atteso che la ricorrente non nega che spetti allo Stato la competenza in materia di omologazione degli impianti, incentrandosi, piuttosto, le ragioni del contendere sul fatto che essa ritiene che le incompatibilità che possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla certificazione di conformità CE siano solo quelle in cui l'organismo notificato incorra nell'ambito della stessa attività di certificazione, prima della messa in esercizio degli ascensori, essendo le attività di verifica successive interamente disciplinate dalla normativa provinciale, mentre la difesa erariale ritiene che la disciplina delle incompatibilità si estenda alle attività svolte successivamente alla messa in esercizio degli ascensori, cioè anche alle verifiche periodiche e straordinarie: l'eventuale illegittimità del decreto impugnato avrebbe dunque potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa, ma non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta alla Provincia. - Sul riparto di competenze fra Stato e Regioni e Province autonome in tema di impianti di ascensori, si vedano sentenza n. 115/1995, nonché sentenze n. 307/1994 e n. 74/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato promosso dalla Provincia di Bolzano, in relazione al decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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