Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2005
Corte cost., sent. 25 marzo 2005, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
- art. 28, comma 2, legge della Regione Toscana n. 32 del 26 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29286
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, Cost., degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, disposizioni la prima delle quali demanda ad un regolamento la fissazione degli 'standard' ai quali si dovranno attenere i servizi educativi per la prima infanzia, e la seconda delle quali, nel disciplinare la funzione di impulso e di regolazione del sistema allargato dell'offerta integrata fra istruzione, educazione e formazione, attribuisce alla Regione, tra l'altro, la definizione degli 'standard' qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati della funzione. La disciplina degli asili nido ricade, infatti, nell'ambito della materia dell'istruzione, nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro e, quindi, in materie comunque attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sicché risulta impossibile «negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale». Gli 'standard' strutturali e qualitativi in parola, poi, non si identificano con i livelli essenziali delle prestazioni, rientranti nella competenza trasversale ed esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio degli asili nido, e neppure la loro individuazione può essere ricompresa tra le norme generali sull'istruzione, e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione e che, dunque, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello 'lato sensu' organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale. Quanto alla seconda disposizione censurata, va interpretata alla luce di ciò che essa stessa dispone circa il rispetto della competenza statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sicché, oltre che per la natura essenzialmente organizzativa della disciplina, va affermata la competenza in materia della legislazione regionale. Né le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto in materia di istruzione le Regioni non potrebbero intervenire con la loro legislazione concorrente prima che siano definiti e concretamente operanti i principi fondamentali destinati ad orientare l'opera del legislatore regionale, perché, al contrario, specie nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale in vigore, senza che l'assenza di nuovi principi possa o debba comportare la paralisi dell'attività del legislatore regionale. - Sul riparto della competenza legislativa in tema di asili nido: sentenza n. 370/2003. - Sui limiti della legislazione regionale concorrente nella fase di transizione dal vecchio sistema di riparto delle competenze a quello introdotto dal nuovo Titolo V, si vedano le sentenze n. 353/2003 e n. 282/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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