Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2005
Corte cost., sent. 18 marzo 2005, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2005
- Data di deposito
- 18 marzo 2005
- Data di decisione
- 7 marzo 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 3 ottobre 2003
- art. 6, legge provincia Bolzano n. 15 del 3 ottobre 2003
- art. 12, legge provincia Bolzano n. 15 del 3 ottobre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29266
Nel giudizio di legittimità costituzionale proposto dallo Stato nei confronti di leggi delle Regioni e delle Province autonome, l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo, sicché l’ambito delle censure sottoposte validamente all’esame della Corte risulta limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all’eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (nella specie, la Corte, in riferimento alla impugnazione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, e in parziale accoglimento della eccezione di inammissibilità formulata dalla Provincia, ha limitato l’ambito del giudizio agli artt. 1, 6 e 12, gli unici espressamente menzionati nella delibera del Consiglio dei ministri). - Sulla necessaria specificazione, nella delibera del Consiglio dei ministri, delle disposizioni delle leggi regionali o provinciali che lo Stato intende impugnare, v. le citate sentenze nn. 315/2003 e 338/2003.
Massima n. 29267
Non sono fondate, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, i quali, rispettivamente, prevedono che, nell’ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all’erogazione anticipata al genitore, o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria», e che, quando venga accertata una situazione di bisogno, la Provincia stessa, per il tramite delle sue comunità comprensoriali, anticipa le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito. Premesso che la legge non prevede automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento, le disposizioni censurate sono riferibili alla materia della “assistenza pubblica”, rientrante nella competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, n. 25, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e non alla diversa materia “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. - Sulla competenza provinciale in materia di assistenza pubblica, v. la citata sentenza n. 267/2003.
Massima n. 29268
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15. Premesso che la surrogazione legale è un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall’obbligato, la previsione, da parte del citato art. 12, della surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge stessa, contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva allo Stato la materia dell’ordinamento civile, dovendosi altresì ritenere che l’art. 1203, n. 5, del codice civile, nello stabilire che la surrogazione legale si ha “negli altri casi previsti dalla legge”, faccia riferimento a quelli disciplinati espressamente da altra legge statale, risultando altrimenti frustrata l’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell’effetto dell’adempimento da parte di un terzo. Peraltro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge provinciale impugnata non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 6 della medesima legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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