Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/2005

Corte cost., ord. 8 marzo 2005, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
94/2005
Data di deposito
8 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:94

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29249

E’ principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, non ha rilievo il fatto che l’atto introduttivo abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza, qualora, al di là del 'nomen iuris', l’ordinanza possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso. - V. sentenze citate nn. 10 e 11/2000; 298/2004.

Massima n. 29250

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bologna, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 27 maggio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Bologna, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bologna, prima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Bologna, prima sezione penale;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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