Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/2005
Corte cost., ord. 11 febbraio 2005, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/2005
- Data di deposito
- 11 febbraio 2005
- Data di decisione
- 7 febbraio 2005
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:76
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater n. 33), deliberazione della Camera dei deputati del 30 gennaio 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29228
E’ improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati avverso la delibera, adottata il 30 gennaio 2003, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Alessio Butti è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Il ricorso introduttivo è stato infatti notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 17 agosto 2004, e il successivo deposito nella cancelleria di questa Corte è avvenuto in data 8 settembre 2004, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non rilevando, in proposito, che il decorso di detto termine sia maturato durante la sospensione feriale di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché tale sospensione non si applica ai processi davanti alla Corte costituzionale. - Sul deposito del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato oltre il termine perentorio fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, cfr. sentenza n. 247/2004 e ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278/2004. - Sull’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, vedi sentenza n. 35/1999 e ordinanze n. 126/1997 e n. 42/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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