Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/2005

Corte cost., ord. 29 gennaio 2005, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/2005
Data di deposito
29 gennaio 2005
Data di decisione
13 gennaio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:68

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29215

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, estinto a norma del comma 1, «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con riferimento esclusivo all’ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento dell’atto impositivo disposto di ufficio dall’amministrazione finanziaria in sede di autotutela. La pronuncia di incostituzionalità nei termini prospettati determinerebbe, infatti, una evidente lesione del principio di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della compensazione delle spese per tutte le altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa tributaria: l’incostituzionalità conseguente all’accoglimento della questione rende quest’ultima improponibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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