Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/2005

Corte cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
5/2005
Data di deposito
11 gennaio 2005
Data di decisione
10 gennaio 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:5

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 29042

E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 18 ottobre 2001, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamente diffamatorie rese da un parlamentare in un’intervista rilasciata ad un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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