Corte costituzionale
Ordinanza n. 463/2005
Corte cost., ord. 23 dicembre 2005, n. 463
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 463/2005
- Data di deposito
- 23 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:463
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30037
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l’omessa richiesta, da parte dello straniero, del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, comporti, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per l’ottenimento del permesso, l’automatica emissione del decreto di espulsione, senza una preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno. Infatti, quanto al primo dei parametri invocati, l’automatismo espulsivo altro non è che il riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa. Quanto, poi, all’asserita lesione dell’art. 3 Cost., le due situazioni poste a raffronto – omessa presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e tardiva presentazione della domanda di rinnovo – sono tra loro eterogenee, poiché diversa è la rilevanza dell’obbligo rimasto inadempiuto (altro essendo l’obbligo di chiedere per la prima volta il permesso, altro quello di chiedere il rinnovo, posto che, in questo caso, vi è già stato un esame positivo da parte dell’autorità amministrativa circa la condizione personale dello straniero) e diverso è anche il tipo di violazione, in quanto, nel primo caso, si discute di tardiva presentazione della domanda e, nel secondo, di totale omissione della richiesta. A ciò si aggiunga che l’accoglimento del petitum del rimettente finirebbe per svuotare di significato non solo la fissazione del termine perentorio, ma addirittura la stessa previsione dell’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno, poiché l’autorità amministrativa, accertata l’omessa presentazione della domanda, dovrebbe in pratica comportarsi come se essa fosse stata presentata, verificando se lo straniero sia comunque in possesso dei requisiti. - Sulla conformità all’art. 2 Cost. dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 v., citate, ord. n. 146 e 200 del 2002 e, in riferimento alla disciplina previgente, sent. n. 353 del 1997. - Con sent. 20 maggio 2003, n. 7892, citata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mancata esclusione dell’automatismo espulsivo, in caso di spontanea presentazione tardiva della domanda di rinnovo, non implica elusione dei termini per l’ordinato svolgimento del procedimento di rinnovo, poiché l’inutile decorso del termine di tolleranza non è privo di effetti ma consente pur sempre l’avvio d’ufficio della procedura di espulsione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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