Corte costituzionale

Ordinanza n. 454/2005

Corte cost., ord. 15 dicembre 2005, n. 454

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
454/2005
Data di deposito
15 dicembre 2005
Data di decisione
12 dicembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:454

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30021

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio. Premesso che la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarda l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente, la quale è disciplinata da diverse disposizioni (artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992), e premesso altresì che al processo tributario è applicabile il principio espresso dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario, «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca», risultano evidenti sia l'«aberratio ictus» nella quale è incorso il giudice «a quo» nell'individuare la normativa che regola l'instaurazione del contraddittorio nel processo tributario, sia l'errore nel quale egli è caduto nell'operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l'intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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