Corte costituzionale
Ordinanza n. 454/2005
Corte cost., ord. 15 dicembre 2005, n. 454
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 454/2005
- Data di deposito
- 15 dicembre 2005
- Data di decisione
- 12 dicembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:454
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30021
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio. Premesso che la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarda l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente, la quale è disciplinata da diverse disposizioni (artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992), e premesso altresì che al processo tributario è applicabile il principio espresso dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario, «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca», risultano evidenti sia l'«aberratio ictus» nella quale è incorso il giudice «a quo» nell'individuare la normativa che regola l'instaurazione del contraddittorio nel processo tributario, sia l'errore nel quale egli è caduto nell'operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l'intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze