Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/2005

Corte cost., ord. 27 gennaio 2005, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
44/2005
Data di deposito
27 gennaio 2005
Data di decisione
12 gennaio 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:44

Norme oggetto del giudizio

  • provvedimento di rinvio dell'udienza del 30 giugno 2003
  • provvedimento di rinvio dell'udienza del 21 luglio 2003
  • provvedimento di trattenimento della causa in decisione del 22 settembre 2003
  • (R.O. n. 389/2004), ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale del 27 gennaio 2004

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29120

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina in relazione ai provvedimenti con i quali quest’ultimo - nell’ambito di un procedimento civile proposto da una testata giornalistica e dal suo direttore nei confronti del deputato Nicola Vendola – in luogo di disporre, a fronte della eccezione di riconducibilità dei fatti nell’ambito delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 3 della sopravvenuta legge 20 giugno 2003, n. 140, ha disposto, in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003, il rinvio delle udienze, ha trattenuto, in data 22 settembre 2003, la causa in decisione e ha sollevato, con ordinanza del 27 gennaio 2004, dopo la deliberazione di insindacabilità da parte della Camera, investita autonomamente dal deputato convenuto nel giudizio, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto sia la Camera dei deputati che il Tribunale di Messina sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresentano e inoltre la ricorrente Camera dei deputati prospetta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Messina entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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