Corte costituzionale
Ordinanza n. 421/2005
Corte cost., ord. 14 novembre 2005, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 421/2005
- Data di deposito
- 14 novembre 2005
- Data di decisione
- 9 novembre 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:421
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, ultima proposizione, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 29952
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurato nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento rispetto alla società artigiana, le novità legislative segnalate dal rimettente sono irrilevanti rispetto al criterio, enunciato da questa Corte con la sent. n. 266 del 1994, secondo cui la disciplina dell’impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell’assoggettabilità al fallimento, il che esclude, come già statuito nella sentenza n. 54 del 1991, la violazione dell’art. 3 Cost.. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento tra impresa collettiva ed individuale, non può dirsi che la norma sia manifestamente irragionevole e che il legislatore abbia fatto uso della sua discrezionalità in modo da violare il principio di cui all’art. 3 Cost.. - V., citate, sent. n. 54 del 1991 e sent. n. 266 del 1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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