Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/2005

Corte cost., ord. 14 novembre 2005, n. 421

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
421/2005
Data di deposito
14 novembre 2005
Data di decisione
9 novembre 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:421

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, ultima proposizione, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 29952

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurato nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento rispetto alla società artigiana, le novità legislative segnalate dal rimettente sono irrilevanti rispetto al criterio, enunciato da questa Corte con la sent. n. 266 del 1994, secondo cui la disciplina dell’impresa artigiana costituisce oggetto di un complesso di valutazioni e disposizioni legislative non limitabili esclusivamente al problema dell’assoggettabilità al fallimento, il che esclude, come già statuito nella sentenza n. 54 del 1991, la violazione dell’art. 3 Cost.. Quanto alla pretesa irragionevole disparità di trattamento tra impresa collettiva ed individuale, non può dirsi che la norma sia manifestamente irragionevole e che il legislatore abbia fatto uso della sua discrezionalità in modo da violare il principio di cui all’art. 3 Cost.. - V., citate, sent. n. 54 del 1991 e sent. n. 266 del 1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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