Corte costituzionale
Ordinanza n. 404/2005
Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 404/2005
- Data di deposito
- 25 ottobre 2005
- Data di decisione
- 24 ottobre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:404
Norme oggetto del giudizio
- prot. 1004/100-1158, decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2004
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 29923
È inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica, in relazione al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2004, che ha disposto l'assoggettamento dell'area in località Punta della Volpe, denominata “Villa La Certosa”, al segreto di Stato di cui all'art. 12 della legge n. 801 del 1997, interdicendone l'accesso «allo scopo di preservare la conoscibilità dei luoghi», nonché in relazione alla nota del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2004, che, a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha confermato l'esistenza del segreto di Stato sulla predetta area, atti che, secondo la ricorrente, avevano inibito ad essa Procura l’ispezione all’interno della proprietà “Villa La Certosa”, nell’ambito dell’attività di indagine relativa alla realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere edilizie in assenza di concessione e/o in difformità dalle autorizzazioni rilasciate. Nelle more del giudizio di delibazione sull’ammissibilità del conflitto, infatti, è intervenuta una nota del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2005, con la quale, rappresentandosi espressamente la volontà del Presidente del Consiglio dei ministri, si è consentito al Procuratore della Repubblica ricorrente di accedere all'area già oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato “ai fini di procedere all'ispezione richiesta”; tale ispezione è stata pienamente effettuata, in attuazione del relativo decreto, nelle date 20, 22 e 23 giugno 2005: il compimento dell'ispezione, ai sensi dell'art. 244 e seguenti cod. proc. pen., da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente ha pertanto rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine, così da far venir meno, allo stato, l'oggetto del conflitto. I lamentati possibili effetti sui poteri dell'autorità ricorrente derivanti dal trascorrere del tempo relativo allo svolgimento della vicenda si configurano, d’altronde, come mera situazione di fatto, comunque non rimediabile anche a seguito di una ipotetica pronuncia sul merito del conflitto da parte della Corte, la quale, come regolatrice dei conflitti, è chiamata a giudicare su conflitti non astratti o ipotetici, ma attuali e concreti, sicché, venuta meno la materia del contendere, il conflitto va dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo. - Sulla legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere nel conflitto di attribuzione in materia di tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, cfr. sent. n. 410 e n. 110 del 1998, n. 86 del 1977, nonché ord. n. 426 del 1997. - In sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato la Corte costituzionale è chiamata a giudicare su conflitti attuali e concreti: sent. n. 420 del 1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, in persona del suo Procuratore capo, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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