Corte costituzionale
Ordinanza n. 400/2005
Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 400/2005
- Data di deposito
- 25 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:400
Norme oggetto del giudizio
- art. 193, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 193, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 193, comma 3, come modificato, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 19, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29918
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 19, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore che circoli senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile, atteso che l’ordinanza di remissione non è adeguatamente motivata in punto di non manifesta infondatezza e, limitatamente alla confisca del veicolo, anche in punto di rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cividale del Friuli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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