Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2005

Corte cost., ord. 14 ottobre 2005, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/2005
Data di deposito
14 ottobre 2005
Data di decisione
11 ottobre 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:389

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29900

Non è fondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea – quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l’opposizione di terzo all’esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine – in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell’udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall’altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale–recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di “modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate”, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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