Corte costituzionale
Ordinanza n. 389/2005
Corte cost., ord. 14 ottobre 2005, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 389/2005
- Data di deposito
- 14 ottobre 2005
- Data di decisione
- 11 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:389
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29900
Non è fondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea – quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l’opposizione di terzo all’esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine – in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell’udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall’altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale–recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di “modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate”, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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