Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/2005

Corte cost., ord. 29 luglio 2005, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
347/2005
Data di deposito
29 luglio 2005
Data di decisione
15 luglio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:347

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, bis introdotto, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • legge n. 476 del 31 dicembre 1998
  • art. 31, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 35, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 36, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 36, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 44, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 29747

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l’ordinamento italiano – descritti dall’art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari. - Sul principio per cui le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, v. la citata sentenza n. 199/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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