Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
309/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:309

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29677

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista dall'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., che, nell'elencare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, stabilisce che l'imputato deve essere avvertito della facoltà di presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nel comma 2 sanziona con la nullità la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento. Infatti, la disciplina contenuta nell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilmente richiamata quale 'tertium comparationis' per sostenere la necessità di estenderla, nel rispetto dell'art. 3 Cost., al decreto di fissazione dell'udienza preliminare. - V., citate, sentenza n. 148/2004; ordinanze n. 484/2002, nn. 56, 55 e 11/2004, n. 231/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze