Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:294
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-quater n. 77), deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29656
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 27 ottobre 2004, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente, nei confronti del quale è in corso procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello di Brescia ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono e che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare la insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di appello di Brescia;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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