Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 109, nel testo sostituito, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 8, legge n. 135 del 29 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29500
E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, “nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo”, là dove gli artt. 86 e 108 del medesimo regio decreto n. 773 del 1931 stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore. Infatti, risultando evidente la disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l'aver il legislatore, con la novella recata dall'art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell'obbligo previsto dalla norma censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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