Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/2005

Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
262/2005
Data di deposito
1° luglio 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 109, nel testo sostituito, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 8, legge n. 135 del 29 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 29500

E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, “nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo”, là dove gli artt. 86 e 108 del medesimo regio decreto n. 773 del 1931 stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore. Infatti, risultando evidente la disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l'aver il legislatore, con la novella recata dall'art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell'obbligo previsto dalla norma censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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