Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2005

Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2005
Data di deposito
1° luglio 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:261

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29499

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che punisce lo straniero che disobbedisce all'ordine di lasciare il territorio dello Stato a lui impartito dal Questore, «nella parte in cui predispone, per ipotesi riconducibili all'art. 650 cod. pen., pene maggiorate per la mera condizione di migrante del destinatario della sanzione rispetto ai cittadini residenti». Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere di configurare le singole ipotesi criminose e di determinarne la pena, come pure quello di abrogare le varie previsioni punitive, rientra nella discrezionalità del legislatore, censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, soltanto nel caso in cui sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole. Nella specie, è da escludere che tale ultima evenienza si verifichi, essendo evidente come il confronto prospettato dal giudice remittente tra la fattispecie impugnata ed il reato di cui all'art. 650 cod. pen. sia incongruo, attesa l'evidente diversità esistente tra la generica inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e la trasgressione dello specifico divieto di rientrare nel territorio nazionale conseguente al provvedimento di espulsione emesso nei confronti dello straniero, diversità che dà ragione del differente trattamento sanzionatorio. - V., citate, sentenze n. 313/1995 e n. 364/2004; ordinanze n. 58/1999, n. 144/2001, n. 110/2002, n. 177/2003 e n. 302/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze