Corte costituzionale
Ordinanza n. 261/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 261/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 13, come modificato, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29499
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che punisce lo straniero che disobbedisce all'ordine di lasciare il territorio dello Stato a lui impartito dal Questore, «nella parte in cui predispone, per ipotesi riconducibili all'art. 650 cod. pen., pene maggiorate per la mera condizione di migrante del destinatario della sanzione rispetto ai cittadini residenti». Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere di configurare le singole ipotesi criminose e di determinarne la pena, come pure quello di abrogare le varie previsioni punitive, rientra nella discrezionalità del legislatore, censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, soltanto nel caso in cui sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole. Nella specie, è da escludere che tale ultima evenienza si verifichi, essendo evidente come il confronto prospettato dal giudice remittente tra la fattispecie impugnata ed il reato di cui all'art. 650 cod. pen. sia incongruo, attesa l'evidente diversità esistente tra la generica inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e la trasgressione dello specifico divieto di rientrare nel territorio nazionale conseguente al provvedimento di espulsione emesso nei confronti dello straniero, diversità che dà ragione del differente trattamento sanzionatorio. - V., citate, sentenze n. 313/1995 e n. 364/2004; ordinanze n. 58/1999, n. 144/2001, n. 110/2002, n. 177/2003 e n. 302/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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