Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 8, come sostituito, legge n. 257 del 27 marzo 1992
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
- legge n. 271 del 4 agosto 1993
Parametri
Massime
Massima n. 29496
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché effettui un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza alla luce dei sopravvenuti atti normativi e regolamentari, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui – richiamando il “periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL” – esclude dalla sua sfera di applicazione il caso dei lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL (nel presente caso: l'IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo), che abbiano versato o versino in identiche situazioni di esposizione ultradecennale all'amianto». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è stato emanato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui art. 47 ha modificato l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, attualmente censurato, estendendo, a certe condizioni, anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL il beneficio previdenziale della rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici. Inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha integrato la disciplina introdotta dal menzionato art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, dettando ulteriori disposizioni riguardanti i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Infine, il successivo decreto 27 ottobre 2004, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le modalità di attuazione e di raccordo delle citate disposizioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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