Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/2005

Corte cost., ord. 19 gennaio 2005, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/2005
Data di deposito
19 gennaio 2005
Data di decisione
11 gennaio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002
  • legge n. 185 del 1° agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29069

E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge dall’art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, nella parte in cui non prevede che l’opposizione al tribunale, avverso il decreto del giudice dell’esecuzione, sia proposta entro il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata sulla base della premessa, erronea quanto apodittica, secondo cui l’opposizione alla sospensione disciplinata dal decreto-legge n. 122 del 2002 sarebbe sostanzialmente identica a quella promuovibile nell’ambito di una ordinaria procedura esecutiva avverso il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove essa costituisce una vera e propria (se pur temporanea) negazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sicché la disomogeneità dell’oggetto dell’opposizione 'de qua' e di quella agli atti esecutivi comporta che il riferimento all’art. 618 cod. proc. civ., operato dal decreto-legge n. 122 del 2002, non giustifica l’adozione dell’intera disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi come 'tertium comparationis', ma costituisce un mero richiamo ad una data disciplina del procedimento e del provvedimento conclusivo di esso nonché del regime di tale provvedimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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