Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/2005
Corte cost., ord. 24 giugno 2005, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/2005
- Data di deposito
- 24 giugno 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 8, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29484
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, nel disciplinare il ricorso esperibile avverso il verbale di contestazione di una infrazione stradale, impone che solo con l'accoglimento del ricorso si possa conseguentemente annullare la sanzione accessoria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti, il divieto di intervenire sulle sanzioni accessorie, nell'ipotesi di rigetto del ricorso giurisdizionale, non risulta affatto viziato da irragionevolezza, se la complessiva disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada (ivi comprese, quindi, le sanzioni accessorie di cui agli articoli da 210 a 219 del medesimo codice) tende a soddisfare – come ancora recentemente ribadito da questa Corte – «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)» appare allora evidente come la salvaguardia di tale esigenza non possa certo giustificare interventi volti ad escludere l'operatività delle sanzioni amministrative accessorie in un caso – quale quello contemplato dalla norma impugnata – connotato dalla reiezione del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, e quindi, in definitiva, dalla conferma della sua legittimità. Va considerato, inoltre, che neppure l'estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, consente al giudice alcun intervento modificativo sulla sanzione accessoria (o finanche solo sulla sua entità), onde non si vede come possa tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di un intervento siffatto allorché il giudice, addirittura, rigetti il ricorso volto a contestare la legittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale. - V. sentenza n. 428/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento all'art. 3 Cost. – dal Giudice di pace di Pergola con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe Di Paola, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Di Paola
Testo integrale
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