Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/2005

Corte cost., ord. 19 gennaio 2005, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
24/2005
Data di deposito
19 gennaio 2005
Data di decisione
11 gennaio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 29067

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. Il giudizio 'a quo', infatti, è stato instaurato nella vigenza dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Massima n. 29068

Va disposta la restituzione ai giudici rimittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche, in quanto, successivamente alle ordinanze di remissione, con sentenza n. 281 del 2004 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998 e si è osservato che detta declaratoria comporta la necessità di interpretare l’art. 35 nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva, sicché, risultando sostanzialmente modificata la disciplina riguardo alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni, si rende necessario un nuovo esame dei termini delle questioni stesse e della loro perdurante rilevanza nei giudizi 'a quibus'. - Sulla restituzione atti in analoghe fattispecie, si vedano le citate ordinanze nn. 184/2003; 197/2004 e 363/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della Lucania con l'ordinanza n. 1142 del 2003;

ordina, relativamente a tutti gli altri giudizi, la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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