Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/2005
Corte cost., ord. 8 giugno 2005, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 29444
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui assoggetta all'imposta regionale sulle attività produttive le società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, per l’asserita lesione del principio di uguaglianza rispetto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell'imposta stessa. Le categorie poste a confronto, infatti, sono all'evidenza prive del carattere di omogeneità necessario ai fini di una comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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