Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/2005

Corte cost., ord. 26 maggio 2005, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/2005
Data di deposito
26 maggio 2005
Data di decisione
23 maggio 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, legge della Regione Liguria n. 42 del 8 agosto 1994
  • art. 45, legge della Regione Liguria n. 42 del 8 agosto 1994

Parametri

Massime

Massima n. 29420

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42, nella parte in cui dispongono che sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già di proprietà dei Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali, in riferimento all'art. 76 Cost., perché, dando attuazione al principio stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eccedono i limiti della delega conferita con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed inoltre in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., perché ledono il principio fondamentale dell'autonomia degli enti locali. E’ evidente, infatti, la manifesta infondatezza della censura di eccesso di delega, 'ex' art. 76 Cost., imputata, omisso medio, direttamente alla legge regionale. E’ altresì, manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., e comunque al principio (espresso anche dalla norma costituzionale abrogata) della salvaguardia dell'autonomia degli enti locali, atteso che questa Corte ha sempre risolto, negandole il necessario tono costituzionale, la questione – alla presente assimilabile – sollevata in sede di conflitto di attribuzione se avente quale suo sostanziale oggetto una 'rei vindicatio'. - Cfr. le sentenze n. 150/2003, n. 179/2004, n. 177/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), sollevata, in riferimento agli artticoli 5, 76 e 128 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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