Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/2005

Corte cost., ord. 14 gennaio 2005, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
20/2005
Data di deposito
14 gennaio 2005
Data di decisione
11 gennaio 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Marche n. 7 del 14 aprile 2004
  • art. 3, legge della Regione Marche n. 7 del 14 aprile 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29058

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, avente ad oggetto gli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7, è inammissibile l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi. - Sulla inammissibilità dell’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi, v. le citate sentenze nn. 49/2003, 307/2003, 315/2003, 338/2003, 166/2004, nonché l’ ordinanza n. 240/1988 e l’ordinanza allegata alla sentenza n. 196/2004.

Massima n. 29059

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7, i quali assoggettano a procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) anche l’installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso, notificato il 21 giugno 2004, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 luglio 2004, e cioè oltre il termine, da ritenersi perentorio, di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 31, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Sulla natura perentoria del termine per il deposito del ricorso nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, v. le citate ordinanze nn. 71/1986, 139/1987 e 126/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a.;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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