Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/2005
Corte cost., ord. 10 maggio 2005, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-ter, comma 2, introdotto, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 13, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29399
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui non prevede che il direttore generale abbia l'obbligo di motivare, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa di un'Azienda sanitaria locale, la scelta da lui effettuata nell'ambito di una rosa di candidati destinatari di identici giudizi di idoneità, sollevata in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione. Infatti il remittente afferma apoditticamente la propria giurisdizione omettendo del tutto di qualificare la natura dell'atto di attribuzione dell'incarico, pur trattandosi di profilo decisivo al fine del riparto di giurisdizione. D’altro canto l'individuazione della natura dell'atto appare indispensabile anche in riferimento al merito della questione, prospettandosi questa in termini evidentemente diversi a seconda che l'atto stesso venga qualificato come atto amministrativo, inserito nell'ambito della procedura concorsuale, ovvero come atto di natura privatistica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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