Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2005

Corte cost., ord. 10 maggio 2005, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2005
Data di deposito
10 maggio 2005
Data di decisione
5 maggio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15-ter, comma 2, introdotto, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 13, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 29399

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui non prevede che il direttore generale abbia l'obbligo di motivare, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa di un'Azienda sanitaria locale, la scelta da lui effettuata nell'ambito di una rosa di candidati destinatari di identici giudizi di idoneità, sollevata in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione. Infatti il remittente afferma apoditticamente la propria giurisdizione omettendo del tutto di qualificare la natura dell'atto di attribuzione dell'incarico, pur trattandosi di profilo decisivo al fine del riparto di giurisdizione. D’altro canto l'individuazione della natura dell'atto appare indispensabile anche in riferimento al merito della questione, prospettandosi questa in termini evidentemente diversi a seconda che l'atto stesso venga qualificato come atto amministrativo, inserito nell'ambito della procedura concorsuale, ovvero come atto di natura privatistica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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