Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/2005

Corte cost., ord. 4 maggio 2005, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
178/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:178

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29379

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003 con la quale il Senato medesimo ha ritenuto che le dichiarazioni asseritamene diffamatorie del senatore Alfredo D'Ambrosio in danno dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., per le quali pende procedimento civile instaurato dinanzi al Tribunale ricorrente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Isernia è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene. Allo stesso modo, il Senato della Repubblica, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta. Per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, con la conseguenza che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Isernia ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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