Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
132/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:132

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29301

E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto degli artt. 279 e 295 cod. proc. civ.» ('rectius': dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.) nella parte in cui, in caso di impugnazione immediata avverso sentenza non definitiva che statuisca sull''an debeatur', subordina la facoltà del giudice di primo grado di sospendere l'ulteriore istruzione per la liquidazione del 'quantum' all'istanza concorde delle parti, con disciplina irragionevolmente diversa rispetto a quella applicabile, 'ex' art. 295 cod. proc. civ., all'ipotesi di sentenza che definisca la causa relativamente all''an debeatur', con devoluzione a separato giudizio della determinazione del 'quantum'. Infatti detta questione è prospettata con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle che sono state oggetto di disamina in una precedente sentenza della Corte. Può aggiungersi sul punto che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito l'inapplicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. all'ipotesi di autonomo giudizio sull''an' seguito, in pendenza di impugnazione, da separato giudizio per la determinazione del 'quantum'; ipotesi questa che, in quanto non espressamente disciplinata dalla legge, dovrebbe modellarsi su (e non già fungere da modello per) quella esplicitamente prevista di sentenza non definitiva sull''an' e sulla relativa disciplina di cui all'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ. - Il precedente specificamente indicato nella pronuncia è costituito dalla sentenza n. 182/1996. - La pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione citata nell’ordinanza è costituita dalla sentenza n. 14060/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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