Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:129

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29297

L'adozione, da parte di un organo giurisdizionale che solleva un conflitto fra poteri dello Stato, la forma dell'ordinanza anziché del ricorso per l'atto introduttivo del giudizio non comporta, di per sé sola, l'irricevibilità del conflitto. - In tema di adozione del conflitto fra poteri dello Stato nella forma dell'ordinanza anziché del ricorso per l'atto introduttivo del giudizio, v. le citate ordinanze n. 61/2000 e n. 23/2003.

Massima n. 29298

Va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ordinanza priva di ogni riferimento agli specifici fatti per cui si procede. Né a colmare la lacuna della mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio penale, possono soccorrere gli atti del procedimento irritualmente trasmessi dal ricorrente, in quanto è nel solo atto introduttivo e negli eventuali documenti ad esso allegati che devono essere rinvenuti gli elementi identificativi della 'causa petendi' e del 'petitum', relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. - Sugli elementi necessari ai fini della compiuta percezione delle ragioni del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. citate le ordinanze n. 318/1999 e n. 264/2000. - Sulla irrilevanza di atti irritualmente trasmessi dal ricorrente nel procedimento relativo al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. citata la ordinanza n. 140/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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