Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2005
Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, bis introdotto, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 18, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 117, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 117, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29296
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata per assunta lesione del principio, stabilito dall’art. 81, quarto comma, Cost., della copertura finanziaria degli oneri che dalla su detta disposizione deriverebbero. Non vengono infatti prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa rispetto a precedenti pronunce della Corte. - I precedenti specificamente indicati nella pronuncia sono costituiti dalle ordinanze n. 328/2003 e n. 171/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano – sezione IV penale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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