Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29296

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata per assunta lesione del principio, stabilito dall’art. 81, quarto comma, Cost., della copertura finanziaria degli oneri che dalla su detta disposizione deriverebbero. Non vengono infatti prospettati argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa rispetto a precedenti pronunce della Corte. - I precedenti specificamente indicati nella pronuncia sono costituiti dalle ordinanze n. 328/2003 e n. 171/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano – sezione IV penale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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