Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/2005
Corte cost., ord. 18 marzo 2005, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/2005
- Data di deposito
- 18 marzo 2005
- Data di decisione
- 7 marzo 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:119
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29285
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento per risarcimento danni instaurato da Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino contro il deputato Sandro Bondi, a causa delle dichiarazioni asseritamente lesive dell’onore e della reputazione personali e professionali degli attori, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto. Quanto al requisito soggettivo, sono legittimati ad essere parti del conflitto sia il Tribunale di Roma, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati. Dal ricorso possono ricavarsi le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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