Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/2005

Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
105/2005
Data di deposito
10 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:105

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-ter n. 4-A), deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 2004

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29265

E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata «nella seduta del 17 marzo 2004», con la quale l’Assemblea ha affermato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale – per diffamazione aggravata in danno del magistrato Piercamillo Davigo - presso detto giuidice a carico del deputato Vittorio Sgarbi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e pertanto coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Vi è, infatti, materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, alla ricorrente autorità giudiziaria, della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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