Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2005
Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2005
- Data di deposito
- 10 marzo 2005
- Data di decisione
- 24 febbraio 2005
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, numero 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 68, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 29260
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3); dell'art. 2, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell'art. 68, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Benché l'ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n.359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio 'a quo' dello 'jus superveniens' costituito dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni dell’art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950: ordinanza n. 359/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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