Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2005

Corte cost., ord. 10 marzo 2005, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/2005
Data di deposito
10 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, numero 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 68, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 29260

Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3); dell'art. 2, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell'art. 68, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Benché l'ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n.359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio 'a quo' dello 'jus superveniens' costituito dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni dell’art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950: ordinanza n. 359/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze