Corte costituzionale
Ordinanza n. 10/2005
Corte cost., ord. 14 gennaio 2005, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 10/2005
- Data di deposito
- 14 gennaio 2005
- Data di decisione
- 11 gennaio 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:10
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29048
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 4 febbraio 2004, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente nel corso di una trasmissione televisiva, opinioni per le quali è pendente procedimento penale per diffamazione. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano, settima sezione penale, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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