Corte costituzionale

Sentenza n. 8/2004

Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 19 novembre 2002
  • art. 14, comma 5, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 19 novembre 2002

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
  • statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 2, decreto legislativo n. 110 del 23 aprile 2002
  • art. 41, Costituzione
  • art. 2, comma 1, lettera m), decreto legislativo n. 110 del 23 aprile 2002

Massime

Massima n. 28249

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione per violazione della normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 96/92/CE, nonché al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (art. 3, commi 1 e 2). Il ricorrente ha, invero, fatto esclusivo riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, senza minimamente argomentare per quale ragione non dovesse essere considerato – trattandosi di una legge della Regione Friuli-Venezia Giulia – il relativo statuto speciale, le cui disposizioni sono pienamente in vigore. Né, peraltro, risulta argomentata la stessa presunta violazione degli obblighi comunitari, non avendo il ricorrente specificamente individuato i profili di contrasto. – In tema di inammissibilità per mancanza di necessarie valutazioni, citata la sentenza n. 213/2003.

Massima n. 28250

Non possono sussistere dubbi sulla necessità di riconoscere la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“ di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Ancorché, infatti, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale) non sia desumibile l'esistenza di alcuna competenza legislativa della Regione in materia di energia elettrica, va rilevato che essa deve trarsi in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Massima n. 28251

La norma di cui all'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 – impugnata in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 in quanto invaderebbe il campo delle attribuzioni da questo riservate allo Stato (quali quelle concernenti le reti di trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV e le determinazioni relative all'importazione ed all'esportazione dell'energia) –, interpretata nel quadro sistematico delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 110 del 2002, non ha come effetto (non c'è nulla che autorizzi a ritenere che abbia come effetto) quello di estendere quanto da esso disposto anche agli elettrodotti che l'articolo 2 del detto decreto legislativo n. 110 del 2002 affida alla competenza dello Stato. Deve, infatti, ritenersi che il comma 2 dell'art. 9 impugnato, nel prevedere la possibilità di accordi al fine di migliorare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, si riferisca esclusivamente a quelli di competenza regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 110 del 2002; e che, allo stesso modo, i commi 3 e 4 dell'art.9 impugnato non possano che riferirsi alle opere di competenza della Regione. Nel caso gli accordi o le opere riguardino, poi, elettrodotti transfrontalieri, gli organi regionali dovranno ovviamente uniformarsi alle determinazioni adottate dalle autorità statali, ai sensi dell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 110 del 2002. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 28252

Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30, sollevata in riferimento all'articolo 41 della Costituzione ed all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110. In base alla modifica della norma impugnata, infatti, intervenuta ad opera dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 aprile 2003, n. 12, essa non esclude più la possibilità di porre in essere procedure autorizzatorie per impianti a biomassa nelle more dell'approvazione del P.E.R., limitandosi a dettare una disciplina di tutela di rilevanti interessi concorrenti. Deve conseguentemente ritenersi che detta sopravvenienza normativa, incidendo radicalmente sui termini della sollevata questione, risponda alle doglianze proposte dal ricorrente. – In tema di cessazione della materia del contendere e del venir meno della necessità di una pronunzia della Corte, citate le ordinanze n. 347/2001 e n. 443/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'art. 2, lettera m), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché in riferimento all'art. 41 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze