Corte costituzionale
Sentenza n. 76/2004
Corte cost., sent. 2 marzo 2004, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 76/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
- art. 18, legge della Regione siciliana n. 35 del 5 settembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 28384
Deve ritenersi sufficiente la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata, poiché essa, benché sinteticamente, indica i profili e le ragioni delle ipotizzate violazioni dei parametri costituzionali.
Massima n. 28385
L’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, cui rinvia integralmente l’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, prevedeva che in caso di vacanza della concessione del servizio di riscossione dei tributi, che si espleta in regime di concessione amministrativa nei singoli ambiti territoriali, “in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio” fosse nominato un “commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione”, scelto fra i soggetti abilitati che ne avessero fatto richiesta o, in mancanza, in persona del concessionario di un ambito territoriale contiguo, disponendo inoltre che al commissario “si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto” nei successivi articoli. Da un esame dell’articolato normativo del d.P.R. n. 43 del 1988 non trovano riscontro oggettivo le censure del rimettente, volte a sostenere che le norme impugnate comportassero l’obbligo per il commissario di gestire l’attività d’impresa con tutti gli oneri gravanti sul concessionario ma senza averne i diritti, e pertanto anche in condizioni antieconomiche, e che tale obbligo potesse essere imposto senza un ragionevole limite temporale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dell’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. – Sul fatto che l'eventuale funzionamento patologico di una norma non possa costituire presupposto per farne valere un'illegittimita' riferita alla lesione del principio di uguaglianza v. le richiamate sentenze n. 300/2000, n. 40/1998, n. 175/1997 e n. 157/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), e dell'art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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