Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2004

Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, lettera i), legge della Regione Piemonte n. 23 del 7 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28195

La norma di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 – impugnata in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo, della Costituzione in quanto a) si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria; b) determinerebbe una lesione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza; c) violerebbe i principi fondamentali della materia concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, di cui, in particolare, all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; d) sarebbe irragionevole, dal momento che se tutte le Regioni esercitassero una analoga potestà legislativa, la rete di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe profondamente diversificata, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico – (norma che inequivocabilmente si colloca nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione), deve essere letta alla luce di quanto disposto dai commi 19, 14 e 25 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999; dovendosi conseguentemente ritenere che le “regole tecniche“, da adottare da parte del gestore nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia cui si riferisce l'art. 2 della legge regionale del Piemonte n. 23 del 2002. La norma impugnata si limita, così, a prevedere la emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche“ adottate dal gestore nazionale, fermo restando che detti criteri dovranno comunque uniformarsi agli 'standard' stabiliti da quest'ultimo. Proprio la necessità, del resto, che le linee guida regionali non si pongano in contrasto con le regole tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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