Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2004
Corte cost., sent. 12 febbraio 2004, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2004
- Data di deposito
- 12 febbraio 2004
- Data di decisione
- 9 febbraio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 20, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28375
Nel giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto creerebbe una irragionevole disparità di trattamento, ai fini della sospensione delle procedure di sfratto, tra gli inquilini ai quali tale norma fa riferimento e quelli che debbono valersi del disposto dell’art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, nonché in quanto la norma impugnata sarebbe di per sé “del tutto irragionevole” per la mancata previsione di un riferimento temporale quanto al possesso dei requisiti richiesti all’inquilino per poter usufruire della sospensione stessa, va respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura erariale in base all'assunto che la norma impugnata non potrebbe applicarsi al caso di specie, trattandosi di procedimento iniziato oltre l'originario periodo di sospensione di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 (periodo successivamente prorogato, da ultimo fino al 30 giugno 2004, con diversi decreti-legge), per cui tali proroghe non potrebbero riguardare il giudizio 'a quo', concernendo soltanto le procedure già iniziate alla data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 e, come tali, “investite” dalla sospensione da quella legge introdotta. Un’interpretazione sistematicamente corretta del combinato disposto dell’art. 80 citato e dei successivi provvedimenti di proroga comporta viceversa che il richiamo operato da tali successivi provvedimenti all’art. 80 mira esclusivamente ad individuare i requisiti soggettivi che, del tutto a prescindere dal momento in cui è iniziata o potrebbe iniziare la procedura esecutiva di sfratto, debbono possedere gli inquilini beneficiari della proroga.
Massima n. 28376
L’art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto creerebbe una irragionevole disparità di trattamento, ai fini della sospensione delle procedure di sfratto, tra gli inquilini ai quali tale norma fa riferimento e quelli che debbono valersi del disposto dell’art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in realtà costituisce norma affatto diversa, sia per presupposti soggettivi di applicazione che per i suoi effetti, rispetto a quanto previsto dalla seconda disposizione, impropriamente impiegata quale 'tertium comparationis' dal rimettente. Ed infatti, a prescindere dal differente novero dei soggetti beneficiari che caratterizza le due norme, l'art. 6 della legge n. 431 del 1998 si ispira al sistema della graduazione del rilascio dell'immobile (in considerazione dell'entrata a regime del sistema "liberalizzato" delle locazioni, introdotto dalla medesima legge), con conseguente previsione di un potere discrezionale del giudice dell’esecuzione quanto alla fissazione del momento del rilascio entro un termine determinato nel massimo dalla legge, laddove la norma impugnata – prevedendo la sospensione automatica delle procedure per il tempo fissato dalla legge – risponde alla logica propria del (nominalmente) cessato regime c.d. vincolistico (al fine di consentire ai Comuni il reperimento di immobili da destinare agli sfrattati bisognosi). Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. - Sulla necessaria transitorietà del regime vincolistico sotteso alla proroga degli sfratti, v. la citata sentenza n. 310/2003.
Massima n. 28377
L’art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di ogni riferimento al momento in cui deve sussistere il possesso dei requisiti richiesti all'inquilino per usufruire della sospensione 'ex lege' della procedura esecutiva di sfratto da esso prevista, soprattutto laddove la norma impugnata individua i beneficiari della sospensione negli “inquilini” nel cui “nucleo familiare” vi siano ultrasessantacinquenni o 'handicappati' gravi – si presta ad una interpretazione diversa da quella offerta dal rimettente. Una lettura conforme a costituzione della norma impugnata, infatti, soddisfa la necessità di un minimo di stabilità e continuità della relazione interpersonale sottesa a tecnica locuzione “nucleo familiare”, esigendo che l’inserimento nel nucleo familiare del soggetto (ultrasessantacinquenne o 'handicappato' grave) in relazione al quale è concesso il beneficio della sospensione 'ex lege' deve risalire quanto meno al momento in cui sussisteva ed era efficace il contratto di locazione, e con esso la qualità di “inquilino”. Non è pertanto fondata, nel senso sopra precisato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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