Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2004
Corte cost., sent. 30 gennaio 2004, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2004
- Data di deposito
- 30 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:58
Norme oggetto del giudizio
- decreto della Procura della Repubblica di Verona del 17 settembre 1996
- decreto della Procura della Repubblica di Verona del 18 settembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 28373
E' ammissibile il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, nonostante il tempo trascorso dall’epoca dei fatti (settembre 1996) alla data di proposizione del conflitto (febbraio 2003), posto che non esiste alcun termine per sollevare i conflitti di attribuzione tra poteri e sussiste viceversa l’esigenza - avvertita dal legislatore in ragione del livello precipuamente politico-costituzionale di tal genere di controversie - di favorirne al massimo la composizione, svincolandola dall’osservanza di termini di decadenza. – Nello stesso senso v. la richiamata sentenza n. 116/2003.
Massima n. 28374
Non spettava all’autorità giudiziaria, ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale – situato all'interno della sede della Lega Nord – posto nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni. Premesso, infatti, che il secondo comma dell’art. 68 della Costituzione dispone (tra l’altro) che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, l'autorità giudiziaria, che agiva tramite gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 247, comma 3, del codice di procedura penale, una volta ravvisato che all'interno della suddetta sede vi era un locale nella diretta disponibilità del parlamentare, onde poteva costituirne domicilio, avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione; in alternativa - ove avesse nutrito dubbi sull’attendibilità del contenuto dei cartelli - avrebbe potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro chi quei cartelli aveva collocato. L’unica scelta sicuramente preclusa all’autorità giudiziaria era di confermare verbalmente alla polizia l’ordine di eseguire la perquisizione nonostante la segnalazione, ritenendola falsa senza alcuna verifica sul punto e senza neppure trarre conseguenze da tale falsità. Così comportandosi essa ha leso le attribuzioni garantite alla Camera dei deputati dal secondo comma dell’art. 68 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava all'autorità giudiziaria ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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