Corte costituzionale

Sentenza n. 44/2004

Corte cost., sent. 27 gennaio 2004, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/2004
Data di deposito
27 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 437 del 31 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 28365

Nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché, prevedendo la norma impugnata la concessione di un trattamento pensionistico privilegiato per il caso di cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate», essa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a sfavore dei cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate al di fuori del contesto di una esercitazione combinata o isolata, è infondata l’eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto che la norma censurata non sia applicabile alla fattispecie concreta, posto che il giudice di primo grado, la cui sentenza è oggetto del giudizio 'a quo', avrebbe accertato il difetto di nesso causale tra l’attività operativa delle Forze armate e l’evento dannoso. Ed invero, rilevato che nel giudizio 'a quo' la predetta sentenza di primo grado risulta impugnata proprio sul punto in cui essa respinge l’istanza di concessione del trattamento pensionistico privilegiato in base all’assorbente rilievo che l’ordigno esploso, pur appartenendo alle Forze armate, non risultava essere stato lasciato incustodito o abbandonato in occasione di esercitazioni isolate o congiunte tenute dalle Forze armate in tempo di pace, la questione appare rilevante.

Massima n. 28366

L’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, prevede la concessione di un trattamento pensionistico privilegiato per il caso di cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate». Tuttavia tale disposizione non determina una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate al di fuori del contesto di una esercitazione combinata o isolata, come assunto dal rimettente. Ed invero, da una lettura della disposizione censurata conforme a Costituzione si evincono due distinte ipotesi in cui il comportamento negligente delle Forze armate viene posto a fondamento della attribuzione di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati «incustoditi» oppure «abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate»; e, in particolare, (a) all’ipotesi di carattere generale in cui il trattamento pensionistico privilegiato spetta qualora l’esplosione di un ordigno dell’Amministrazione militare si ponga in diretta relazione con la violazione da parte di quest’ultima di un generico e non tipizzato obbligo di custodia dell’ordigno stesso, indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni militari, la norma impugnata contrappone (b) la più frequente ipotesi – caratterizzata da un onere probatorio meno gravoso per il danneggiato – in cui il medesimo trattamento spetta qualora l’evento dannoso sia provocato dall’esplosione di ordigni giacenti, e quindi «abbandonati», su aree in cui si siano svolte esercitazioni militari. Di conseguenza, l'elemento della fattispecie costituito dallo svolgimento di esercitazioni militari concorre ad integrare – secondo il dato testuale della norma censurata – solamente l'ipotesi dell’abbandono, e non anche quella, di carattere generale, dell'omessa custodia di ordigni esplosivi. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. – Sull’interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione quale generale canone esegetico cfr., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 107/2003 e n. 366/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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