Corte costituzionale

Sentenza n. 428/2004

Corte cost., sent. 29 dicembre 2004, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
428/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:428

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • legge n. 214 del 1° agosto 2003
  • art. 1, comma 1, bis, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 1, comma 2, ter, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 2, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 6, lettera a), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 7, lettera a), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 7, lettera d), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 8, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 9, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 10, lettera a), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 11, lettera a), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 11, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 16, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 16, lettera c), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 16, lettera d), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 16, lettera e), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 3, comma 19, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, lettera c-bis), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, bis, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, ter, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, quinquies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, octies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 5, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 6, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
  • art. 6, comma 1, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 19 novembre 1987
  • art. 4-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 19 novembre 1987
  • art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 17 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 17 marzo 1992

Massime

Massima n. 29011

Nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato; in ragione della diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società, e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale. Posto che, in evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 Cost., l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni», la circolazione stradale, pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 Cost., non può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117, essendo invece riconducibile sotto diversi aspetti, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, ed in base a considerazioni di carattere sistematico, a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma: in primo luogo l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», sicché correttamente l'art. 1 del nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»; in quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira a prevenire reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose, di tal che la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico; la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, poi, si inquadra nella lettera l) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile»; infine, quanto al settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, vale il principio secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera l), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione>>. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed all'art. 4 del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, che, in tema di individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia in generale che in riferimento alla scorta di trasporti eccezionali, hanno, rispettivamente, introdotto nell'art. 12 del nuovo codice della strada del 1992 la lettera f-bis) del comma 1, secondo cui i servizi di polizia stradale sono svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato, ed il comma 3-bis,secondo cui i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione, e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche dal personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità. La competenza legislativa delle Province in materia di strade ed altri impianti di trasporto, ad es. funivie, esistenti nel territorio provinciale va infatti intesa come riferita agli aspetti più specificamente inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade stesse, come è rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici, e non anche in via diretta alla circolazione che su di esse si svolge; quanto alla potestà legislativa delle Province autonome in materia di «polizia locale urbana e rurale», le norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto, potendo interpretarsi nel senso, ad esso conforme, che non sottraggono ad organi provinciali funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale: infatti l'art. 12, comma 1, del codice della strada, modificato dalle norme impugnate, nell’indicare in via generale i corpi abilitati ad espletare il servizio di polizia stradale su tutte le strade italiane, include, con la lettera f-bis), il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, ma con la lettera d-bis) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia provinciale nell'ambito del territorio di competenza», e nulla in esso induce a ravvisare deroghe all'art. 8, n. 21, dello statuto, che attribuisce la disciplina del «Corpo forestale» alla potestà legislativa provinciale. Del pari, il comma 3-bis dell'art. 12, che prevede che il personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali può espletare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, nel contempo impone a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di polizia di cui al comma 1, e quindi anche quelle della polizia locale, cui non vieta perciò di intervenire sui servizi di scorta, nell’ambito di sua competenza. Quanto alla lamentata lesione dell’art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa, le norme impugnate, non incidendo sulle competenze legislative provinciali, non sottraggono funzioni amministrative ad organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana. In ordine al lamentato contrasto con la norma (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974)che delega alle Province autonome, per i rispettivi territori, le funzioni «in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 143 del 1994, escluse le autostrade, le norme impugnate, attesa la detta nozione di viabilità, sono del tutto estranee ai poteri in tale materia spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui si riferisce la delega invocata. Né sono violati la norma di attuazione di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza propria delle Province autonome (e, quindi, in tema di viabilità e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» sono affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali, in quanto le materie di competenza propria invocate dalla Provincia (viabilità e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti) non riguardino direttamente la circolazione stradale, e l'art. 107 dello statuto, che prevede un particolare procedimento per l'emanazione, e quindi anche per la modifica, delle norme di attuazione dello statuto stesso, non venendo in rilievo alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali. - Sulla portata della “sicurezza”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., sentenze n. 407/2002, n. 6 e n. 162/2004.

Massima n. 29012

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, il quale ha introdotto nell'art. 37 del d.lgs. n. 285 del 1992 il comma 2-bis, che stabilisce che i Comuni e gli altri enti indicati dal comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana»,in quanto la norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme generali, da interpretare, in difetto di contrarie indicazioni del legislatore, secondo il canone per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale previdente, sicché in nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati dalla Provincia, in particolare su quelli concernenti la potestà legislativa ad essa spettante in materia di toponomastica.

Massima n. 29013

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 527 del 1987, dell'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, che ha introdotto nell'art. 95 del nuovo codice della strada il comma 1-bis, secondo cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264». Infatti, la carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono a verificare l'idoneità del veicolo alla circolazione stradale, che non ha attinenza né con la viabilità, né con le comunicazioni e i trasporti, nei sensi indicati sicché la norma non invade le competenze legislative provinciali (art. 8, commi 17 e 18 statuto), né, di conseguenza, le regole relative alle funzioni amministrative in tali materie (art. 16 statuto). Neppure è ravvisabile violazione dell'art. 4-bis del d.P.R. n. 527 del 1987, che delega alle Province autonome, dal 1° gennaio 1996, l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano e attribuisce ad esse il potere di disciplinare con legge l'organizzazione delle funzioni delegate, nonché dell'art. 107 dello statuto, che vieta modifiche o deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme di attuazione dello statuto, la disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza espressamente derogare alla speciale norma di attuazione dello statuto che ha attribuito alle Province autonome il rilascio del duplicato e la regolamentazione del procedimento: l'assenza di ogni elemento che riveli una portata derogatoria e la natura delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la norma impugnata si ponga in contrasto con tale delega di funzioni.

Massima n. 29014

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, dell'art. 3, comma 6, lettera a), comma 7, lettere a) e d), comma 8, comma 9, comma 10, lettera a), comma 11, lettere a) e b), e comma 16, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno modificato le disposizioni del nuovo codice della strada. Esse non violano le norme dello statuto evocate, trattandosi di norme di comportamento, espressione della competenza statale in tema di circolazione stradale: in particolare, le norme impugnate non riguardano le competenze provinciali sulla viabilità di interesse provinciale e sulle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, né (di riflesso) l'attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative in tali materie, né violano la delega alle Province delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente Nazionale per le Strade, e non modificano le norme di attuazione dello statuto.

Massima n. 29015

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada (disposizioni relative all’ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi, al procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali, alla decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione, alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale,alla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti. Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori e la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto, secondo un principio generale, consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate, mentre è in conferente il richiamo all’art. 107 dello statuto, non essendo intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali; né è violato l'art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario, poteri che pertanto restano salvi.

Massima n. 29016

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'articolo 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, ed all'art. 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, il quale dispone che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore» laddove, secondo la ricorrente, esse dovrebbero essere attribuite alla Provincia, che svolge le funzioni amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo territorio, e ne sostiene i costi. La circolazione stradale è, infatti, estranea all'ambito delle competenze provinciali.

Massima n. 29017

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'articolo 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed agli articoli 3 e 4 del d. lgs. n. 266 del 1992, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, che prevede, in tema di poteri degli organi della Polizia stradale per l'accertamento degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti, che tali organi operino secondo le direttive del Ministero dell'interno. La norma impugnata disciplina poteri di polizia finalizzati all'accertamento di condotte che legittimano l'adozione di provvedimenti amministrativi sulla patente o addirittura costituiscono reato: essi sono totalmente estranei all'ambito della polizia urbana locale, e nel secondo caso sono direttamente riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’evocato l'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992, poi, riguarda gli atti statali di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative delle Regioni e Province autonome, mentre nella specie le direttive riguardano materie di competenza dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ed all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, lettera a), comma 7, lettere a) e d), comma 8, comma 9, comma 10, lettera a), comma 11, lettere a) e b), e comma 16, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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