Corte costituzionale
Sentenza n. 380/2004
Corte cost., sent. 14 dicembre 2004, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/2004
- Data di deposito
- 14 dicembre 2004
- Data di decisione
- 1° dicembre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28915
Separazione della trattazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e riserva di decisioni sulle restanti questioni sollevate con lo stesso ricorso e prive di collegamento tra loro.
Massima n. 28916
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 53 della legge 27 dicembre 200, n. 289, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali. Premesso, infatti, che la norma impugnata attiene specificamente alla disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego e che, in tale contesto, la determinazione delle modalità di valutazione dei titoli attiene ad un momento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello del conseguimento dei titolo stesso, essa è estranea sia in relazione alla libertà di circolazione dei medici in ambito comunitario ed al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, sia alla materia dell’”ordinamento civile”, sia alla potestà legislativa dello Stato concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di “tutela della salute”. La norma impugnata, infatti, riguardando la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, in quanto riconducibile alla materia innominata dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, è preclusa allo Stato e spetta alla competenza residuale delle Regioni. - Sentenze. nn. 2/2004 e 274/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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