Corte costituzionale

Sentenza n. 380/2004

Corte cost., sent. 14 dicembre 2004, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
380/2004
Data di deposito
14 dicembre 2004
Data di decisione
1° dicembre 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:380

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28915

Separazione della trattazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e riserva di decisioni sulle restanti questioni sollevate con lo stesso ricorso e prive di collegamento tra loro.

Massima n. 28916

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 53 della legge 27 dicembre 200, n. 289, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali. Premesso, infatti, che la norma impugnata attiene specificamente alla disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego e che, in tale contesto, la determinazione delle modalità di valutazione dei titoli attiene ad un momento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello del conseguimento dei titolo stesso, essa è estranea sia in relazione alla libertà di circolazione dei medici in ambito comunitario ed al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, sia alla materia dell’”ordinamento civile”, sia alla potestà legislativa dello Stato concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di “tutela della salute”. La norma impugnata, infatti, riguardando la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale, in quanto riconducibile alla materia innominata dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, è preclusa allo Stato e spetta alla competenza residuale delle Regioni. - Sentenze. nn. 2/2004 e 274/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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