Corte costituzionale

Sentenza n. 38/2004

Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/2004
Data di deposito
26 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 28339

Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata sulla base dell'asserita inutilità di una pronuncia di incostituzionalità, dal momento che, anche ad introdurre la possibilità di conferma di un negozio nullo, l'illecito disciplinare del notaio, una volta consumato, non sarebbe rimuovibile, non potendo essere posto nel nulla per effetto di avvenimenti successivi. La responsabilità disciplinare del notaio, infatti, di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 47 del 1985 – ora abrogato, ma applicabile alla fattispecie –, è configurata solo in rapporto ad atti non confermabili: con la conseguenza che, ove in accoglimento della questione di costituzionalità prospettata, la conferma fosse prevista, la responsabilità disciplinare non potrebbe scattare, pur dopo l'irregolarità della stipulazione di un atto nullo.

Massima n. 28340

La norma di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare (a differenza di quanto previsto dagli artt. 17, quarto comma, e 40 della stessa legge n. 47 del 1985 per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, relativamente ai quali è ammessa una possibilità di conferma) – contiene una disciplina positiva ispirata alla 'ratio' di definire testualmente i compiti del notaio in sede di stipulazione di atti di trasferimento di immobili. Le formalità previste per la stipulazione di atti aventi ad oggetto terreni non edificati traggono una propria logica giustificazione dalla economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il Sindaco degli elementi da cui cogliere l'esistenza di una lottizzazione, ed approntare le eventuali misure repressive. Di tale sistema l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell'atto è passaggio fondamentale, anche se di per sé non significativo circa la regolarità del singolo atto di trasferimento. Attesa la differenza strutturale degli illeciti urbanistici riguardanti gli edifici da un lato – per i quali l'abuso è già stato perpetrato al momento dell'attività negoziale – e per i terreni dall'altro – per i quali l'abuso è in via di consumazione per effetto di trasferimenti parziali e che risulterà evidente solo 'a posteriori', quando l'autorità preposta al governo del territorio sia posta in condizione di operare una sintesi dei dati in suo possesso relativamente ad una determinata estensione territoriale, tra i quali il complesso degli atti di trasferimento trasmessi dai notai roganti i singoli atti –, la diversità della disciplina per il trasferimento dei terreni e degli edifici non appare né illogica né irragionevole; così come non è irragionevole la mancata previsione della conferma di un atto assistito dal predetto certificato. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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